C.I.Di.S.

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Statuto del CIDiS
Consorzio CIDiS

TITOLO I - COSTITUZIONE, OGGETTO E DURATA

Art. 1 - Costituzione del Consorzio
Art. 2 - Sede
Art. 3 – Natura e scopo del Consorzio
Art. 4 - Attività del Consorzio
Art. 5 - Durata del Consorzio

 

TITOLO II – FONDO CONSORTILE, BENI MOBILI ED IMMOBILI ED ESERCIZIO SOCIALE
Art. 6 - Fondo consortile
Art. 7 - Beni mobili e immobili
Art. 8 - Gestione Finanziaria


TITOLO III – CONSORZIATI

Art. 9 - Università consorziate
Art. 10 - Enti sostenitori


TITOLO IV – ORGANI DI GOVERNO
Art. 11 – Organi
Art. 12 - Il Presidente del Consorzio
Art. 13 - Il Comitato di Indirizzo
Art. 14 -  Il Consiglio di Amministrazione
Art. 15 - Il Collegio dei Revisori dei Conti

TITOLO V – ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA E DEL PERSONALE

Art. 16 -  Il Direttore
Art. 17 -  Personale

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI
Art. 18 - Recesso dei consorziati
Art. 19 - Scioglimento del Consorzio
Art. 20 - Responsabilità per le obbligazioni assunte
Art. 21 - Modifiche di Statuto
Art. 22 – Clausola compromissoria
Art. 23 - Simbolo del Consorzio
Art. 24 - Norma di rinvio

Allegato A

Allegato B


 

TITOLO I – COSTITUZIONE, OGGETTO, DURATA

Art. 1 - COSTITUZIONE DEL CONSORZIO

1.1 E' costituito il C.I.Di.S. “Consorzio Pubblico Interuniversitario per la gestione degli interventi per il diritto allo studio universitario”, di seguito denominato Consorzio, ai sensi dell’art. 7 della legge regionale n. 33 del 13 dicembre 2023 “Norme sugli interventi regionali per il diritto allo studio”.


Art. 2 - SEDE

2.1 Il Consorzio ha sede legale ed amministrativa in Milano, Via Santa Sofia n. 9.

2.2 Potranno essere istituite sedi operative e/o uffici presso ogni Università consorziata.


Art. 3 - NATURA E SCOPO DEL CONSORZIO

3.1 Il Consorzio, che non ha scopo di lucro, quale consorzio interuniversitario ai sensi dell’art. 7 della Legge Regionale Lombardia n. 33/2023, persegue l’interesse pubblico dell’effettività del diritto allo studio per gli studenti meritevoli, ma privi di mezzi, degli Enti qui consorziati casinoin.

 

3.2 Il Consorzio ha lo scopo di gestire, ai sensi dell’art. 7 della Legge Regionale n. 33/2023, gli interventi per il diritto allo studio universitario destinati alla generalità degli studenti delle Università consorziate da realizzarsi attraverso la predisposizione di azioni di sostegno economico agli studenti, volte ad agevolare il conseguimento del titolo entro la durata legale del corso frequentato, il sostegno ai servizi per il diritto allo studio, in primo luogo attraverso l’utilizzo delle strutture nella disponibilità del Consorzio, il sostegno alla partecipazione a percorsi formativi di eccellenza e a programmi volti ad incrementare le conoscenze acquisite nel periodo di formazione universitaria, anche mediante esperienze di studio o di stage all’estero.

3.3 Il Consorzio gestisce altre iniziative inerenti il diritto allo studio universitario demandate dalle Università consorziate al Consorzio stesso, sulla base di specifiche intese.


Art. 4 - ATTIVITA’ DEL CONSORZIO

4.1 Al fine di realizzare la gestione del diritto allo studio universitario il Consorzio:

a) rileva il fabbisogno di servizi da parte degli studenti iscritti alle Università aderenti al Consorzio;

b) gestisce gli interventi destinati alla generalità degli studenti;

c) emana i bandi per i servizi a concorso;

d) verifica il possesso e la permanenza dei requisiti per l’accesso ai servizi tramite concorso;

e) sostiene quale fondamentale azione di supporto alla didattica e ricerca universitaria – tenuto conto degli orientamenti degli Atenei in materia di mobilità e internazionalizzazione - la presenza e il soggiorno di studenti, ricercatori e docenti universitari, nazionali e stranieri, agevolandone la permanenza sia presso gli immobili conferiti in gestione che presso gli immobili gestiti in convenzione per conto delle Università consorziate

f) eroga le prestazioni finanziarie;

g) conferisce al sistema informativo regionale i dati relativi agli interventi gestiti;

h) presenta alla Giunta Regionale il rapporto annuale sull’attuazione dei servizi regionali per il diritto allo studio;

i) stipula convenzioni con le Università consorziate e con altri Enti pubblici o privati per l’utilizzo di beni immobili ed attrezzature, di proprietà di questi ultimi, per il conseguimento dei propri fini;

j) stipula intese con le Università consorziate per l’eventuale gestione di immobili acquisiti in proprietà dalle medesime;

k) amministra e gestisce i beni di cui sia proprietario, conduttore, comodatario o comunque dal medesimo posseduti;

l) stipula ogni opportuno atto o contratto per il raggiungimento delle finalità del Consorzio.

4.2 Il Consorzio attua gli interventi, assicurandone la continuità nel rispetto della programmazione regionale, valorizzando il ruolo, l’autonoma iniziativa, nonché la libera scelta degli studenti. Il Consorzio avvia le azioni per favorire l’accesso, la frequenza e la regolarità degli studi, il corretto inserimento nella vita universitaria e nell’attività lavorativa, anche al fine di limitare il fenomeno dell’abbandono degli studi universitari.

4.3 Nello svolgimento della sua attività il Consorzio potrà avvalersi della collaborazione di organismi ed enti di ricerca pubblici e privati.

4.4 Il Consorzio adotta tutti gli strumenti necessari per la promozione e la valorizzazione delle iniziative a favore degli studenti, anche in collaborazione con gli Enti locali.


Art. 5 - DURATA DEL CONSORZIO

5.1 Il Consorzio è costituito per la durata di anni 10.

5.2 La durata può essere prorogata con delibera del Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato di Indirizzo, previa approvazione dei competenti organi accademici delle Università consorziate. 


TITOLO II – FONDO CONSORTILE, BENI MOBILI ED IMMOBILI ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 6 - FONDO CONSORTILE

6.1 Il fondo consortile è costituito:

a) dai contributi di gestione erogati dalla Regione Lombardia in favore degli interventi per il diritto allo studio ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale n. 33/2023, in particolare dell’art. 9, e dell’art. 6 della Convenzione tra la Regione Lombardia e l’Università degli Studi di Milano, l’Università degli Studi di Milano-Bicocca e l’Università degli Studi dell’Insubria sottoscritta in data 13 febbraio 2023, e successive modifiche intervenute, e dell’art. 5 della Convenzione tra la Regione Lombardia e la Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM sottoscritta in data 9 maggio 2023 e successive modifiche intervenute;

b) dai contributi erogati dalla Regione Lombardia finalizzati alla corresponsione delle borse di studio;

c) dalle rendite, interessi e frutti dei beni patrimoniali;

d) dai proventi derivanti dalla tariffazione dei servizi e da altre entrate per eventuali quote a carico degli utenti per prestazioni erogate.

6.2 Per il perseguimento dei propri scopi il Consorzio si avvale inoltre:

a) di contributi erogati dalla Regione, anche in conto capitale, in aggiunta a quelli del comma precedente, per le spese per la manutenzione straordinaria degli immobili di proprietà regionale conferiti nella disponibilità del Consorzio, secondo quanto stabilito dalle convenzioni vigenti, stipulate ai sensi dell’art. 9 della Legge Regionale n. 33/2023;

b) di finanziamenti o contributi di Enti e/o soggetti con i quali il Consorzio collabora nell'ambito del perseguimento delle sue finalità;

c) di eventuali donazioni, lasciti, legati e liberalità per gli scopi del Consorzio.

6.3 Per la durata del Consorzio il fondo consortile non può essere ripartito tra i soci.


Art. 7 - BENI MOBILI E IMMOBILI

7.1 All’atto della costituzione il Consorzio dispone:
- dei beni immobili conferiti in gestione ai sensi della legge regionale n. 33/2023 e della Convenzione stipulata in attuazione dell’art. 9 della predetta Legge Regionale e sottoscritta in data 13 febbraio 2023 tra la Regione Lombardia e l’Università degli Studi di Milano, l’Università degli Studi di Milano-Bicocca e l’Università degli Studi dell’Insubria, e successive modifiche intervenute, e dai beni mobili e dalle attrezzature finalizzate al DSU in essi contenuti, di cui all’allegato A al presente Statuto;
- dei beni immobili conferiti in gestione al Consorzio da ciascun consorziato di cui all’allegato B al presente Statuto.

7.2 Costituiranno patrimonio del Consorzio i beni mobili e immobili acquisiti dal medesimo, anche per donazioni od assegnazioni effettuate da terzi.

7.3 Il patrimonio è impiegato esclusivamente per il funzionamento del Consorzio e per la realizzazione delle sue finalità istituzionali.


Art. 8 - GESTIONE FINANZIARIA

8.1 L'esercizio finanziario inizia il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre di ciascun anno. Il Consiglio delibera entro il 30 Novembre di ciascun anno il bilancio di previsione predisposto dal Direttore. Entro il 30 Aprile dell'anno successivo approva il conto consuntivo, contenente tra l'altro la relazione sulle attività svolte nell'esercizio immediatamente scaduto. Il bilancio di previsione ed il conto consuntivo sono inviati alla Regione e alle Università consorziate per conoscenza entro trenta giorni dall’approvazione.


TITOLO III – CONSORZIATI

Art. 9 - UNIVERSITA’ CONSORZIATE

9.1 Sono soci fondatori:

- l’Università degli Studi di Milano
- l’Università degli Studi di Milano-Bicocca
- l’Università degli Studi dell’Insubria
- la Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM

9.2 Altre Università della Regione Lombardia potranno far parte del Consorzio previa approvazione della richiesta di partecipazione da parte del Consiglio di Amministrazione. Sulla domanda di ammissione il Consiglio di Amministrazione, sentito il Comitato di Indirizzo,  delibera una volta acquisito il parere favorevole degli organi accademici di tutte le Università consorziate. La richiesta di partecipazione deve essere corredata dalla scheda di descrizione degli immobili che eventualmente l’aspirante intenda porre a disposizione del Consorzio.


Art. 10 - ENTI SOSTENITORI

10.1 Enti di diritto pubblico o privato e società possono sostenere le attività del Consorzio mettendo a disposizione fondi e/o beni patrimoniali.

10.2 Sulle proposte di cui al comma precedente delibera il Consiglio di Amministrazione, sentito il Comitato di Indirizzo, una volta acquisito il parere favorevole dei competenti organi accademici di tutte le Università consorziate.


TITOLO IV – ORGANI DI GOVERNO

Art. 11 - ORGANI

11.1 Sono organi del Consorzio:

a) il Presidente

b) il Comitato di Indirizzo

c) il Consiglio di Amministrazione

d) il Collegio dei Revisori dei Conti.


Art. 12 - IL PRESIDENTE DEL CONSORZIO

12.1 Il Presidente del Consorzio è nominato dal Consiglio di Amministrazione, alternativamente tra il Rettore dell’Università degli Studi di Milano, o suo delegato, e il Rettore dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca o suo delegato.
Resta in carica 3 anni. La cessazione, per qualsiasi motivo, del mandato rettorale comporta la decadenza dalle cariche ricoperte dal Rettore o dal suo Delegato.

12.2 Il Presidente ha la rappresentanza legale del Consorzio.

12.3 Compete al Presidente:

a) convocare il Comitato di Indirizzo e il Consiglio di Amministrazione, presiederli e dirigerne i lavori;

b) esercitare i poteri di iniziativa utili per il buon funzionamento del Consorzio e in particolare curare i rapporti con le istituzioni, gli enti e le imprese pubbliche e private, anche al fine di instaurare utili rapporti di collaborazione e di sostegno delle attività del Consorzio;

c) vigilare sull’osservanza dello Statuto e dei regolamenti di esecuzione;

d) adottare in caso di urgenza, ove non sia possibile convocare il Consiglio di Amministrazione, sentito il Direttore, provvedimenti di competenza del Consiglio stesso, sottoponendoli a ratifica in occasione della prima adunanza consiliare;

e) nominare rappresentanti e procuratori, promuovere liti attive e passive, delegare poteri, nominare sostituti per singoli atti o funzioni.

f) esercitare ogni altra attribuzione a lui deferita da norme di legge, dal Comitato di Indirizzo o dal Consiglio di Amministrazione.


Art. 13 - IL COMITATO DI INDIRIZZO

13.1 Il Comitato di Indirizzo è composto dal Presidente del Consorzio, che lo presiede, dai Rettori delle Università consorziate o loro delegati, da tre rappresentanti per l’Università degli Studi di Milano e due rappresentanti per l’Università degli Studi di Milano-Bicocca, da sette rappresentanti degli studenti delle Università consorziate, di cui tre per l’Università degli Studi di Milano, due per l’Università degli Studi di Milano-Bicocca, uno per l’Università degli Studi dell’Insubria e uno per la Libera Università di Lingue e Comunicazione – IULM.

13.2 Il Presidente del Consorzio è computato nella quota numerica della rappresentanza dell’Università cui appartiene.

13.3 Alle riunioni del Comitato di Indirizzo partecipa, senza diritto di voto, il Direttore del Consorzio che può farsi assistere per la verbalizzazione da un dipendente da lui designato.


13.4 I rappresentanti di ciascuna Università sono così designati:
- gli studenti: dai rispettivi Atenei secondo le modalità che ciascuna Università riterrà opportune;
- gli altri rappresentanti: dagli organi accademici di ciascuna Università.

13.5 I membri del Comitato di nomina accademica durano in carica un triennio, salvo dimissioni o revoca, e possono essere nominati per non più di due mandati consecutivi. 
I rappresentanti degli studenti durano in carica un biennio, salvo dimissioni o revoca e possono essere nominati per non più di due mandati consecutivi. Gli studenti che decadono dalla qualifica di studente regolarmente iscritto, decadono dall’ufficio. Essi hanno l’obbligo di segnalare immediatamente la loro posizione al Presidente del Consorzio e per la loro sostituzione provvede l’Università interessata.


13.6   La cessazione dal mandato rettorale comporta la decadenza dalle cariche ricoperte dal Rettore o dal suo delegato.


13.7   Il Comitato di Indirizzo è organo consultivo del Consiglio di Amministrazione. Ove previsto o richiesto, formula pareri e/o proposte in merito a obiettivi e  linee di intervento e di sviluppo relative all’attività del Consorzio e in ordine alle strategie e ai programmi generali del Consorzio. In particolare, spetta al Comitato di Indirizzo:
- esercitare compiti di proposta e di consulenza in relazione alle attività istituzionali del CIDiS ed alle attività che il Consorzio promuove o alle quali collabora;
- formulare proposte circa gli obiettivi e indicare le priorità da perseguire nella predisposizione del bilancio preventivo;
- adottare il proprio regolamento di funzionamento, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, fatto salvo il parere vincolante del Consiglio di Amministrazione sugli aspetti finanziari e contabili;
- esprimere proposte sulle modifiche statutarie;
- esprimere pareri in ordine all’accettazione di eredità, legati e donazioni nonché all’acquisto e all’alienazione dei beni immobili.
- esprimere pareri in ordine alla richiesta di adesione di Enti sostenitori;
- esprimere pareri sul compenso dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Comitato di Indirizzo;
- formulare proposte in merito ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti.


13. 8  Il Comitato di Indirizzo si riunisce almeno due volte l’anno su convocazione del Presidente del Consorzio, che ne fissa l’ordine del giorno.  Il Comitato è validamente costituito anche in totale assenza di una componente.


13.9   I membri del Comitato di Indirizzo hanno accesso ai verbali del Consiglio di Amministrazione resi pubblici, ai sensi della normativa vigente, anche con modalità telematiche.   

  Art. 14 - IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

14.1 Il Consiglio di Amministrazione è composto:

a) dal Presidente del Consorzio, computato in conformità a quanto disposto dall’art. 13 comma 2;

b) da un rappresentante per ciascuna Università consorziata;

c) da uno studente.

 I rappresentanti delle Università sono designati dai rispettivi organi accademici anche tra quelli designati nel Comitato di Indirizzo. Il rappresentate degli studenti è designato nel proprio ambito dai rappresentanti degli studenti nominati nel Comitato di Indirizzo.

 

14.2 I membri del Consiglio di nomina accademica durano in carica un triennio, salvo dimissioni o revoca, e possono essere nominati per non più di due mandati consecutivi.
Il rappresentante degli studenti resta in carica un biennio, salvo dimissione o revoca, e può essere nominato per non più di due mandati consecutivi.
Il rappresentante che decade dalla qualifica di studente regolarmente iscritto decade dall’ufficio. Egli ha l’obbligo di segnalare immediatamente la sua posizione al Presidente del Consorzio e per la loro sostituzione provvedono i rappresentanti degli studenti nel Comitato di Indirizzo.

14.3 Spetta in particolare al Consiglio:

- nominare il Presidente del Consorzio, in conformità alle disposizioni di cui all’art. 12  comma 1, stabilendone il compenso;
- nominare il Direttore, stabilendone la retribuzione;
- nominare i membri del Collegio dei Revisori dei conti, su proposta del Comitato di Indirizzo, definendone il compenso;
- deliberare sulla base delle priorità proposte dal Comitato di Indirizzo il bilancio di previsione e le relative variazioni e approvare il conto consuntivo;
- adottare il proprio regolamento di funzionamento;
- adottare il regolamento di contabilità contenente i poteri di spesa dello stesso Consiglio e del Direttore;
- deliberare su tutte le questioni riguardanti l’Amministrazione del Consorzio;
- attuare i programmi del Consorzio secondo le proposte del Comitato di Indirizzo;
- approvare contratti e convenzioni;
- definire l’organico del personale;
- definire gli obiettivi generali del Consorzio e del Direttore, tenendo conto anche del D.Lgs. 150/2023;
- deliberare in ordine all’accettazione di eredità, legati e donazioni nonché all’acquisto e all’alienazione dei beni immobili;
- individuare, con apposita delibera, il comparto di appartenenza del personale del Consorzio di nuova assunzione;
- stabilire il gettone di presenza dei propri membri e di quelli del Comitato di Indirizzo, nel rispetto della proposta formulata dal Comitato di Indirizzo e della normativa vigente;
- approvare le modifiche statutarie;
- svolgere tutti gli ulteriori compiti necessari per il raggiungimento delle finalità del Consorzio, sulla base del presente Statuto e nel rispetto degli obiettivi e delle linee di intervento e di sviluppo proposte dal Comitato di Indirizzo. 


14.4 Consiglio si riunisce di norma ogni due mesi su convocazione del Presidente del Consorzio. La convocazione è disposta anche quando ne facciano richiesta almeno 2 consiglieri. Le modalità di funzionamento sono stabilite da apposito Regolamento approvato a maggioranza assoluta dei componenti.

14.5 Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza di metà più uno dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei Consiglieri presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
Il Consiglio è presieduto dal Presidente del Consorzio, in assenza dal Consigliere con maggiore anzianità accademica e in caso di parità dal Consigliere con maggiore anzianità anagrafica.
Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, o un membro del Collegio da lui delegato, assiste senza diritto di voto alle sedute del Consiglio.
Il Direttore del Consorzio svolge funzioni di segretario del Consiglio di Amministrazione e può farsi assistere per la verbalizzazione da un dipendente da lui designato. Il verbale è approvato nella riunione successiva.

14.6 Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il raggiungimento degli scopi del Consorzio.

Art. 15 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

15.1 Il controllo sulla gestione finanziaria e contabile del Consorzio è effettuato da un Collegio dei Revisori dei Conti, composto da tre membri, di cui un Presidente, nominati dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Comitato di Indirizzo, per un triennio, tra esperti in materia giuscontabile, iscritti al Registro dei Revisori contabili.

15.2 Il Collegio dei Revisori dei Conti provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, esamina il bilancio di previsione, le relative variazioni ed il conto consuntivo, redigendo apposite relazioni ed effettua verifiche di cassa ed adempie agli obblighi previsti dagli artt. 2403 e seguenti del Codice Civile.
Il Presidente del Collegio, o un membro del Collegio da lui delegato, assiste alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto. Al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti o suo Delegato compete il gettone di presenza pari a quello definito per i componenti del Consiglio di Amministrazione.


TITOLO V – ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA E DEL PERSONALE

Art. 16 - Il DIRETTORE

16.1 L’incarico di Direttore è attribuito dal Consiglio di Amministrazione, su proposta dei Rettori delle Università consorziate, a persona con caratteristiche professionali adeguate alla funzione e con comprovata esperienza nel settore.

16.2 L’incarico è a tempo determinato e può essere rinnovato. Il Direttore risponde del proprio operato direttamente al Presidente del Consorzio. Il Direttore è a capo degli uffici del Consorzio ed esplica una generale attività di indirizzo, direzione e controllo nei confronti del personale dipendente.

16.3 Rientra nelle competenze del Direttore:

- sovrintendere al buon andamento del Consorzio;
- presentare al Consiglio di Amministrazione il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, la relazione illustrativa sull'attività del Consorzio e sull'andamento della gestione finanziaria e patrimoniale;
- attuare le direttive definite dagli organi di governo per assicurare l’organizzazione e il buon funzionamento del Consorzio e concorrere ad individuare le risorse umane, finanziarie e materiali da assegnare agli uffici del Consorzio;
- disporre l’esecuzione delle deliberazioni degli organi di governo;
- verificare periodicamente lo stato di attuazione dei programmi nonché la formulazione di eventuali modifiche ed integrazioni;
- firmare contratti e convenzioni;
- partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato di Indirizzo senza diritto di voto e svolgere le funzioni di segretario: per tale ultima attività può essere assistito in seduta da un collaboratore di fiducia;
- formulare proposte ed esprimere pareri al Consiglio di Amministrazione circa l’attribuzione e la revoca di funzioni dirigenziali o assimilate, nonché indirizzare, coordinare e controllare l’attività dei dirigenti degli uffici e dei servizi centrali anche con potere sostitutivo in caso di inerzia di questi;
- definire gli obiettivi che i dirigenti e i titolari di posizioni organizzative devono perseguire e valutare i risultati delle attività degli stessi tenendo conto anche delle disposizioni di cui al D.Lgs. 150/2023;
- individuare tra i dirigenti degli uffici chi lo sostituisca in caso di assenza temporanea;
- adottare gli atti relativi all’organizzazione del Consorzio;
- adottare atti e provvedimenti amministrativi ed esercitare i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate, rientranti nella competenza dell’Ente, secondo quanto disposto da apposito Regolamento;
- esercitare la potestà disciplinare sul personale del Consorzio;
- esercitare tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione conferiti con apposito atto dal Consiglio di Amministrazione.


Art. 17
- PERSONALE

17.1 Il personale del Consorzio, all’atto della costituzione, è costituito dal personale di cui al disciolto ISU dell’Università degli Studi di Milano, e del disciolto ISU della Libera Università di Lingue e Comunicazione ai sensi dell’art. 10 della Legge Regionale 33/2023.

17.2 Ai sensi dell’art. 10, comma 4 della legge regionale n. 33/2023, al predetto personale, trasferito e inquadrato nel ruolo speciale all’uopo costituito, è assicurato il mantenimento, così come in essere all’atto del trasferimento stesso, senza soluzione di continuità, della categoria, della posizione economica e del profilo professionale rivestiti, del rapporto di lavoro, del Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) Regioni – Autonomie Locali applicato, del conseguente trattamento giuridico ed economico in godimento, ivi compreso quello derivante da specifiche norme di legge regionali e dalla contrattazione decentrata integrativa regionale, della sede e dell’orario di lavoro, nonché delle mansioni svolte.

17.3 La Regione Lombardia ai sensi dell’art. 13 della legge regionale 33/2023 garantisce tutte le risorse necessarie ad assicurare la possibilità del pieno mantenimento dei trattamenti giuridici ed economici di cui all’art. 10 della legge regionale 33/2023, con riferimento al personale dell’ISU dell’Università degli Studi di Milano e dell’ISU della Libera Università di Lingue e Comunicazione all’atto della loro soppressione, ivi comprese quelle correlate ai futuri incrementi derivanti dai rinnovi contrattuali per la parte fondamentale ed accessoria.

17.4 In caso di scioglimento del Consorzio il personale, ai sensi dell’art. 10 della Legge Regionale n. 33/2023, viene assorbito negli organici delle Università costituenti il Consorzio in misura proporzionale al numero degli studenti iscritti, con le modalità e le garanzie di cui al comma 2 dell’art. 10 della l.r. 33/2023.

17.5 Il Consorzio potrà avvalersi di personale funzionalmente destinato dalle Università consorziate, sulla base di specifiche intese, nonché di personale di nuova assunzione al quale si applicano, per il reclutamento, le disposizioni di cui al decreto legislativo 165/2023. Il rapporto di lavoro sarà disciplinato dal CCNL del Comparto individuato con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione.

17.6 Sulla base di specifici accordi le Università consorziate potranno avvalersi di personale del Consorzio funzionalmente destinato agli Atenei.


TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 18 - RECESSO DEI CONSORZIATI

18.1 I Soci possono recedere dal Consorzio con preavviso di almeno un anno, comunicato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al Consorzio presso la sede legale. Tale facoltà non è consentita nei primi tre anni di vita del Consorzio e per i nuovi soci nei primi tre anni di adesione al Consorzio. Restano dovuti gli impegni contributivi relativi al periodo di preavviso.

18.2 All’atto del recesso di un consorziato, il patrimonio immobiliare e/o mobiliare di proprietà del consorziato uscente, così come descritto nell’apposita scheda allegata all’atto costitutivo o alla domanda di adesione, resta nella piena disponibilità del medesimo, nello stato di fatto in cui si trova.


Art. 19 - SCIOGLIMENTO DEL CONSORZIO

19.1 Il Consorzio si può sciogliere con delibera presa dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato di Indirizzo, con voto favorevole di almeno 4 dei suoi membri .

19.2 Allo scioglimento del Consorzio, i beni che restano dopo la liquidazione sono devoluti, se di proprietà, alle Università costituenti il Consorzio. La disponibilità dei beni di proprietà della Regione, conferiti al Consorzio per le attività connesse alla gestione del diritto allo studio universitario, sarà oggetto di apposita Convenzione tra le Università interessate e la Regione Lombardia, stipulata ai sensi dell’art. 9 della L.R.33/2023.


Art. 20 - RESPONSABILITÀ PER LE OBBLIGAZIONI ASSUNTE

20.1 Il Consorzio opera esclusivamente assumendo obbligazioni a carico del fondo consortile essendo esclusa la possibilità di contrarre obbligazioni in nome e/o per conto di ciascun consorziato.


Art. 21 - MODIFICHE DI STATUTO

21.1 Il presente Statuto può essere modificato dal Consiglio di Amministrazione, con voto favorevole di almeno 4 membri, previa acquisizione del parere favorevole del Comitato di Indirizzo e dei competenti organi accademici delle Università consorziate, nel rispetto di quanto stabilito dalla Legge Regionale n. 33/2023.


Art. 22 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA

22.1 Ogni controversia che dovesse insorgere fra i consorziati o tra il Consorzio e uno o più consorziati, afferente la interpretazione e/o l’esecuzione dell’atto costitutivo e dello Statuto, sarà sottoposta, previo l’espletamento di un tentativo obbligatorio di conciliazione da concludersi entro 90 giorni dalla sua promozione, ad un arbitro che sin d’ora si designa nel capo dell’Avvocatura Regionale della Lombardia.

Art. 23 - SIMBOLO DEL CONSORZIO

23.1 Il timbro del Consorzio porta la dicitura “Consorzio Pubblico Interuniversitario per la gestione degli interventi per il diritto allo studio universitario” e porta altresì nella parte centrale lo stemma del Consorzio.

23.2 Lo stemma del Consorzio è approvato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Comitato di Indirizzo.


Art. 24 - NORMA DI RINVIO

24.1 Per quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le vigenti norme di legge e di regolamento statali e regionali relative al diritto allo studio universitario.

Allegato A

IMMOBILI DELLA REGIONE LOMBARDIA

Nome Immobile

Indirizzo

Destinazione d’uso

Posti

Titolo di Proprietà

Centro Universitario Peroni

Via Peroni 21 - Milano

aule, mensa, bar, uffici

 

Area: Università degli Studi di Milano

Fabbricato: Regione Lombardia

Edificio Clericetti

Via Clericetti 2 - Milano

uffici

 

Area: Università degli Studi di Milano

Fabbricato: Regione Lombardia

Edificio S. Sofia

Via S. Sofia 9 - Milano

Aule, uffici, residenza universitaria, mensa

141

Regione Lombardia

Residenza Bassini

Via Bassini 36/38 - Milano

Residenza Universitaria

179

Regione Lombardia

Residenza Modena

Via Modena 36 - Milano

Residenza universitaria

120

Regione Lombardia

Residenza Plinio

Via Plinio 44 - Milano

Residenza universitaria

65

Regione Lombardia

Cascina Codazza

Lodi

In attesa di ristrutturazione

 

Regione Lombardia

 

Allegato B

IMMOBILI UNIVERSITA' CONSORZIATE

Nome Immobile

Indirizzo

Destinazione d’uso

Posti

Titolo di Proprietà

Residenza Canzio

Via Canzio n. 4 –

Milano

Residenza universitaria

76

Università degli Studi di Milano

Residenza Universitaria Vizzola

 

Via Vizzola n. 5 –

Milano

Residenza universitaria

210

52% Università degli Studi di Milano-Bicocca

48% Regione Lombardia.